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La pensione di invalidità

La pensione di invalidità civile è una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.
Ai sensi della Legge n. 118/1971 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.  
Con D. M. del 5 febbraio 1992 è stata approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
La tabella fa riferimento all’incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa, elencando sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale d’invalidità fissa, sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate nei casi di più difficile codificazione.
Tra le infermità viene annoverata anche l’immunodeficienza con le seguenti specificazioni:

Immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti

Linfociti CDA

% fissa di invalidità


>  500/mmcc

15

<  500/mmcc minima:   41
massima: 50

Immunodeficienza secondaria conclamata con evidenza di infezioni opportunistiche o tumori correlati.

minima:     91
massima: 100

In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, l'INPS eroga prestazioni di natura assistenziale (pensioni, assegni e indennità) agli invalidi civili totali e parziali, ai ciechi e ai sordomuti, che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.
Dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento dell'invalidità è stato assegnato alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL). Fino al 31 dicembre 2000 il riconoscimento della pensione era affidato alle Prefetture.
In linea generale, l'INPS ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile dell'assegno.
Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'INPS il riconoscimento amministrativo della prestazione di invalidità civile.
La domanda per ottenere la pensione e gli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, deve essere presentata alla ASL competente per residenza.

Quindi occorre:

  1. recarsi all'ASL competente per residenza e farsi rilasciare la domanda;

  2. compilare la domanda;
    a) allegare il certificato anagrafico (residenza, cittadinanza e stato di famiglia)
    b) allegare ad essa il certificato medico del proprio medico curante.
    c) allegare documentazione medica integrativa.

  3. consegnare la domanda compilata e gli allegati alla ASL facendosi rilasciare il numero di protocollo oppure spedire il tutto sempre alla ASL con raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) e allegando una fotocopia, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, porto d'armi, ecc.). Può essere presentata anche tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.

    Per l'attribuzione della pensione agli invalidi civili vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente.

Tipo di prestazione

Limite di reddito annuo

Importo
mensile

Assegno di assistenza

€ 3.846,05

€ 223,90

Indennità di frequenza minori

€ 3.846,05

€ 223,90

Pensione di inabilità

€ 13.103,20

€ 223,90

Indennità di
accompagnamento

senza limite

€ 431,19


La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'indennità di accompagnamento è sospesa durante i periodi di ricovero in ospedale o in istituti con retta a carico di Enti Pubblici. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
L'indennità di frequenza spetta ai minorenni riconosciuti invalidi, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e che frequentino centri ambulatoriali specializzati nel trattamento terapeutico, oppure che frequentino scuole di ogni ordine e grado. L’assegno è corrisposto per i nove mesi scolastici, dietro presentazione di attestato di frequenza.
La pensione di invalidità non viene trasferita agli eredi.
Nel caso in cui venga riconosciuta la prestazione, l'interessato deve compilare la dichiarazione di responsabilità, e scegliere la modalità di pagamento.
L'Inps provvede al pagamento delle prestazioni di invalidità civile in modo analogo alla generalità delle pensioni.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.
Avv. Marina Ciancio.

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